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La riforma dei patti successori rinunciativi

In alcuni Stati europei sono previsti dei patti successori rinunciativi.

In tal caso, gli eredi legittimari possono rinunciare ai loro diritti di successione durante la vita del donante.

Tali patti garantirebbero migliori sistemazioni familiari aderenti alla volontà dell’intera famiglia, con conseguente maggiore fluidità e sicurezza degli acquisti e in generale dei traffici giuridici, con vantaggi economici e famigliari.

La proposta è stata formulata dal Notariato e introduce nel nostro Ordinamento i patti successori rinunciativi - già previsti in alcuni stati europei quali Germania, Svizzera, Francia, di solito sotto il nome di “patti successori”.

In questo momento tali patti sono considerati nulli sin dalla loro origine, perché violano la norma secondo cui l’eredità si devolve per legge e per testamento.

Tipi di convenzioni successorie attuali

Le convenzioni successorie attualmente considerate nulle sono nello specifico tre:

1) Patti successori istitutivi: con questi, il defunto dispone in vita della propria successione;

2) Patti successori dispositivi: tramite questi è possibile disporre di diritti ereditari derivanti da una successione non ancora aperta;

3) Patti successori rinunciativi: sono atti negoziali tra vivi con cui un soggetto rinuncia ai diritti che gli deriveranno da una successione futura.

 

In sostanza: finché vive il donante, è vietato rinunciare al diritto di chiedere la riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie lesive della legittima.

ricordiamo che le donazioni possono essere impugnate fino a quando non sono decorsi 10 anni dalla morte del donante o 20 anni dalla donazione. Ecco perché la vendita di un immobile donato presenta delle forti criticità.

La persona che ha ricevuto un immobile in donazione non può fornire garanzie sufficienti all’acquirente, e di conseguenza gli istituti di credito sono restii a concedere mutui in merito.

Vantaggi dei patti successori rinunciativi

I patti successori rinunciativi darebbero la possibilità ai legittimari di rinunciare ai loro diritti anche durante la vita del donante, diminuendo così le limitazioni alla circolazione dei beni donati.

Non si parla però di rinuncia a patrimoni di consistenza incerta, e non si rinuncia soprattutto alla chiamata all’eredità. Questo è un caveat molto importante: in tal modo non si rischieranno rinunce fatte alla leggera.

Nota: la rinuncia può essere fatta solo se il disponente è maggiorenne.

Tipo di atto

La proposta dei patti successori rinunciativi prevederebbe sia un atto unilaterale, come nel diritto francese, sia un contratto bilaterale, come regolato nel codice svizzero, che coinvolgerebbe il defunto futuro, concedendogli una contro-proposta a favore del rinunciante.

La convenzione può essere sia a titolo oneroso, sia gratuito.

I testimoni sarebbero obbligatori.

La trascrizione avverrebbe presso l’Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale Servizio di Pubblicità Immobiliare competente. Il patto successorio rinunciativo verrebbe inserito nell’apposita sezione istituita presso il Registro Generale dei Testamenti.

Redazione Studio Chianca

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