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Negli ultimi anni il diritto di famiglia ha conosciuto un’evoluzione significativa, con l’introduzione di strumenti giuridici che riconoscono e regolano forme di convivenza diverse dal matrimonio. Oggi, chi vive una relazione stabile può scegliere tra coppia di fatto, unione civile o matrimonio, ciascuna con convenzioni, diritti e doveri differenti.
Comprendere le differenze tra queste tre forme di convivenza è fondamentale per fare scelte consapevoli, soprattutto in relazione agli aspetti patrimoniali, successori e di tutela reciproca. L’analisi che segue è aggiornata al 2025 e tiene conto della normativa vigente.
Il matrimonio, disciplinato dal codice civile, resta la forma di unione che garantisce la tutela più ampia sotto il profilo giuridico. Può essere celebrato con rito civile o religioso con effetti civili e comporta l’assunzione reciproca di diritti e doveri ben definiti.
Tra gli obblighi principali rientrano la fedeltà, l’assistenza morale e materiale, la collaborazione nell’interesse della famiglia e la coabitazione. Dal punto di vista patrimoniale, i coniugi possono scegliere tra comunione legale dei beni e separazione dei beni, con effetti rilevanti sulla gestione del patrimonio e sulla responsabilità per i debiti.
In ambito successorio, il coniuge è erede legittimario e gode di una tutela rafforzata, con diritto a una quota minima dell’eredità e, in presenza di determinati requisiti, al diritto di abitazione sulla casa familiare.
Il matrimonio attribuisce inoltre pieno accesso a diritti previdenziali, assistenziali e fiscali, come la pensione di reversibilità e le detrazioni per coniuge a carico.
L’unione civile, introdotta dalla legge n. 76 del 2016, è riservata alle coppie formate da persone dello stesso sesso. Pur non essendo equiparata in modo assoluto al matrimonio, ne riprende molti effetti, soprattutto sotto il profilo patrimoniale e successorio. I partner dell’unione civile assumono l’obbligo reciproco di assistenza morale e materiale e di contribuzione ai bisogni comuni. Non è invece previsto l’obbligo di fedeltà, che nel matrimonio ha una rilevanza giuridica specifica.
Dal punto di vista patrimoniale, il regime legale è la comunione dei beni, salvo diversa scelta.
Anche nell’unione civile il partner superstite è erede legittimario e ha diritto alla pensione di reversibilità, nonché alle principali tutele previdenziali e assistenziali.
Resta una differenza importante rispetto al matrimonio in materia di filiazione, poiché l’unione civile non disciplina direttamente l’adozione, che resta regolata da norme specifiche e da interventi giurisprudenziali.
La coppia di fatto riguarda due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, ma non legate da matrimonio o unione civile. Anche questa forma è disciplinata dalla legge n. 76 del 2016, ma con un livello di tutela più contenuto.
I conviventi di fatto non assumono automaticamente obblighi analoghi a quelli dei coniugi o delle parti di unione civile. Non esiste un obbligo legale di mantenimento reciproco, né un regime patrimoniale automatico. Tuttavia, la legge riconosce alcuni diritti minimi, come l’assistenza in caso di malattia o ricovero e la possibilità di subentrare nel contratto di locazione dell’abitazione comune.
Per regolare i rapporti economici, i conviventi possono stipulare un contratto di convivenza, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, nel quale disciplinare aspetti patrimoniali, modalità di contribuzione alle spese e regime dei beni.
Le differenze tra matrimonio, unione civile e coppia di fatto emergono in modo chiaro se si osservano i principali ambiti di tutela. In sintesi, si possono individuare alcuni elementi distintivi fondamentali:
Queste differenze incidono concretamente sulla vita quotidiana e sulla gestione di eventi critici, come la malattia, la separazione o la morte di uno dei partner.
Anche le modalità di scioglimento del rapporto variano sensibilmente. Il matrimonio richiede una procedura formale di separazione e, successivamente, di divorzio, con tempi e costi variabili. L’unione civile può essere sciolta con una procedura più semplice, che non prevede la separazione, ma richiede comunque una dichiarazione formale.
La coppia di fatto, invece, può cessare senza formalità particolari, salvo la necessità di regolare eventuali rapporti patrimoniali pendenti. In alcuni casi, il convivente economicamente più debole può avere diritto a un assegno alimentare temporaneo, ma non a un vero e proprio mantenimento.
La pluralità di modelli familiari oggi riconosciuti consente a ciascuna coppia di individuare la forma più adatta alle proprie esigenze. Tuttavia, questa libertà richiede una valutazione attenta delle conseguenze giuridiche, soprattutto in relazione alla tutela del partner e del patrimonio.
La mancanza di una disciplina automatica, tipica della coppia di fatto, può risultare adeguata in alcune situazioni, ma espone a rischi significativi se non accompagnata da strumenti di pianificazione, come contratti di convivenza o disposizioni testamentarie.
Redazione Studio Chianca